Organi dell'Associazione
Commissioni
Soci Fondatori
Lo Statuto approvato in data 06-12-2009
Lo Statuto - approvato il 06-12-2009
Atto del Notaio Rossana Lenzi N° 701 Mod. 1 del 4 Agosto 2000
Circolo riconosciuto dalla F.A.S.I. - Federazione Associazioni Sarde in Italia il 23/03/2001
Circolo riconosciuto dalla Regione Autonoma della Sardegna con decreto assessoriale n. 25/2/DecA del 29/10/2009
Circolo iscritto nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale con il n. 10 / VC - 3
ART. 1. - COSTITUZIONE E SEDE
A norma dell'articolo n° 18 della Costituzione Italiana e degli articoli n° 36 – 37 e 38 del Codice Civile, del Dlgs. 460/1997 della legge 383/2000, viene costituita l'Associazione di Promozione Sociale, Culturale e Ricreativa che prende il nome di
Associazione di Promozione Sociale, Culturale e Ricreativa, “Cuncordu”
più semplicemente denominata "Associazione Cuncordu”;
con sede sociale e legale in Gattinara (VC), corso Vercelli 260.
L’Associazione Cuncordu è un Circolo senza fini di lucro, è indipendente da qualsiasi organizzazione partitica o confessionale, ed è a struttura e gestione democratica.
ART. 2. - PRINCIPI E SCOPI GENERALI DELL’ASSOCIAZIONE
Il Circolo per il raggiungimento dei propri scopi si propone di:
• promuovere e gestire attività d’utilità sociale in campo culturale e ricreativo a favore d’associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;
• sviluppare attività sportive, ambientali, didattiche, turistiche, ricreative, assistenziali di prevenzione sanitaria e culturali;
• promuovere e gestire corsi formativi;
• valorizzare tutte quelle iniziative che sono in grado di esprimere atteggiamenti e comportamenti attivi, utilizzando i metodi aggregativi e di partecipazione, propri del libero associazionismo;
Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del Corpo Sociale, L’Associazione potrà creare strutture proprie od utilizzare quelle già esistenti sul territorio.
L’Associazione potrà promuovere direttamente o in collaborazione con altre strutture, sia private che pubbliche, le attività di cui ai punti precedenti.
L’Associazione ricerca momenti di confronto e di collaborazione con tutte le forze presenti nel tessuto sociale: con le Istituzioni Pubbliche, con gli enti locali e con quelli culturali, turistici ed ambientalistici; partecipando così, e contribuendo alla realizzazione di progetti che si collochino nel quadro di una programmazione territoriale delle attività sportive, del tempo libero, della cultura, della didattica, del turismo e della tutela dell'ambiente,
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
In particolare il Circolo si propone di:
• salvaguardare e valorizzare l'identità culturale dei sardi;
• promuovere la conoscenza e la valorizzazione della lingua sarda, dei valori culturali, storici, artistici, ambientali e folcloristici della Sardegna;
• promuovere la conoscenza dei prodotti della Sardegna;
• svolgere le funzioni di rappresentanza e di promozione della Sardegna con le Istituzioni e nel territorio in cui opera;
• contribuire alla programmazione e al raggiungimento della crescita culturale, economica e sociale (con iniziative miranti all'affermazione ed alla tutela dei diritti e degli interessi legittimi) dei sardi e della Sardegna;
• perseguire l'obiettivo di promuovere la solidarietà sociale, l'integrazione ed il confronto fra culture diverse, etnie, regioni e popoli.
ART. 3. – LE CARATTERISTICHE DELL’ASSOCIAZIONE
Il Circolo è un istituto unitario ed autonomo, non ha finalità di lucro, è indipendente dal punto di vista amministrativo, è diretto da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea dei soci che, in quanto tali, ne costituiscono la base sociale.
Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività, promosse ed organizzate dal Circolo sono a disposizione di tutti i Soci i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto degli appositi regolamenti.
Pur avendo autonomia ed indipendenza amministrativa, organizzativa ed economica, il Circolo agisce in stretta collaborazione ed unità d’intenti con la F.A.S.I (Federazione Associazioni Sardi in Italia), alla cui Federazione fa adesione formale.
Il Circolo accetta e rispetta lo Statuto Sociale della F.A.S.I e il relativo regolamento d’attuazione.
Il Circolo inoltre è affiliato ad un’Associazione di Promozione Sociale a livello nazionale riconosciuta dal Ministero degli Interni, e ricompresa tra gli enti di cui all’art.3) comma 6, lettera e) della legge 25 agosto 1991, n° 287.
ART. 4. I SOCI DELL’ASSOCIAZIONE
Possono essere Soci del Circolo tutti quelli che ne condividono appieno le finalità e gli scopi.
All’Associazione possono essere ammessi i cittadini italiani e stranieri che condividono i principi e gli scopi dell’Associazione. Non è fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda d’ingresso nell’Associazione, né tra i soci dell’Associazione stessa.
I Soci, pur con l’assoluta parità fra loro nei diritti e nei doveri verso l’Associazione, sono formalmente distinti in:
• Soci Fondatori: rientrano in tale denominazione, i firmatari dell'atto costitutivo;
• Soci Ordinari: sono tali tutti coloro che, avendone fatta regolare domanda secondo la procedura richiesta e definita dal Circolo stesso, siano stati accolti come tali.
Fra i Soci Ordinari acquistano particolare rilevanza coloro per i quali il Circolo è idealmente nato e che sono i destinatari degli interventi della Legge regionale sarda sull’emigrazione [legge n°7 del 15 gennaio 1991 e sue modifiche]:
o coloro che sono nati in Sardegna e hanno dimora abituale fuori del territorio regionale, e i loro coniugi;
o i discendenti, anche se non nati in Sardegna, purché abbiano un ascendente d’origine sarda, e i loro coniugi.
• Soci Onorari: il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare in tale categoria personalità rappresentative del mondo della pubblica amministrazione, della produzione, finanziaria, dei professionisti, della cultura, dello sport e dell’arte;
• Soci Benemeriti: il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare in tale categoria coloro che si siano distinti per particolari meriti nella società e nei confronti del Circolo stesso, anche se iscritti ad altro Circolo.
La domanda d’ammissione all’Associazione dovrà essere rivolta al Consiglio Direttivo e dovrà contenere tutte le generalità dell’aspirante socio, e l’impegno all’osservanza del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni.
I Soci Ordinari sono tenuti:
• al pagamento della quota sociale annuale approvata dall’Assemblea dei Soci;
• all’osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.
In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso.
La qualifica di Socio si perde:
a. per decesso;
b. per morosità nel pagamento della quota associativa;
c. dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
d. per esclusione.
Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli d’atti d’indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione d’inattività prolungata. La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso d’esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento d’esclusione, il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea.
Il Socio avrà diritto a ricevere una tessera che attesti la sua adesione al “Circolo”.
Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.
I Soci hanno il diritto:
1. di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell’Associazione;
2. di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
3. di esprimere il proprio voto riguardo all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto, (come da art. 3, c. 2, lett. f) l.r. 7/2006 – (art. 3, c 2, lett g) l.r. 7/2006 – (art 3, c 2, lettera f) l.r.7/2006.
ART. 5. GLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
L'Associazione si articola nei seguenti organi:
a. L'Assemblea dei soci.
b. Il Consiglio Direttivo.
c. Il Presidente.
d. Il Collegio dei Revisori dei Conti.
e. Il Collegio dei Probiviri.
ART. 6. L’ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci.
L’Assemblea:
• approva annualmente il rendiconto economico preventivo, consuntivo e quello patrimoniale così come puntualizzato all’articolo specifico;
• approva il programma di massima annuale e/o pluriennale d’iniziative, d’attività e d’investimenti ed eventuali interventi straordinari;
• approva il regolamento d’attuazione del presente Statuto;
• elegge, a scrutinio segreto i membri del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri. Le preferenze espresse non possono superare il numero della metà + 1(uno) degli eligendi.
Può essere ammesso il voto per delega, ma per un massimo di una delega per associato.
• delibera l’importo delle quote Associative proposte dal Consiglio Direttivo;
• decide sulle eventuali irregolarità riscontrate dal Collegio dei Sindaci Revisori;
• apporta le eventuali modifiche allo Statuto secondo le modalità previste all’art.17;
• decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell’art.4;
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei Soci. In seconda convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti, salvo nel caso previsto dall’art. 17 e 18.
La seconda convocazione dell’Assemblea deve avere luogo con almeno 3 ore di distanza dalla prima.
L’Assemblea è convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno due volte l’anno, di propria iniziativa o su richiesta di un terzo dei membri del Consiglio Direttivo.
L’annuncio della convocazione dovrà essere comunicato agli aventi diritto di partecipazione almeno 7 giorni prima, mediante lettera e/o fax, specificando la data, l’ora e la sede della riunione, nonché l’ordine del giorno in discussione.
L’assemblea straordinaria è convocata dal Presidente o su richiesta motivata di almeno i 1/10 dei soci o, per gravi situazioni amministrative o contabili, su richiesta del Collegio dei Sindaci Revisori all’unanimità. In questi casi l’Assemblea dovrà essere convocata entro 45 giorni, dalla data in cui è richiesta.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente eletto dall’Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro verbale. Le votazioni sugli argomenti all’ordine del giorno, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto qualora ne faccia richiesta 1/3 dei Soci presenti.
Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.
Partecipano all’elezione del Consiglio Direttivo tutti i Soci che hanno diritto di voto e in regola col pagamento della quota sociale , ed iscritti al Circolo da almeno tre mesi.
In occasione dell’Assemblea per il rinnovo delle cariche direttive, il Presidente dell’Assemblea comunica agli eletti i risultati delle elezioni.
Fra gli eletti, il Consigliere Anziano (ossia il più votato), convoca entro 20 giorni il Consiglio Direttivo per la distribuzione delle cariche.
ART. 7. IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 5 ad un massimo di 15 membri.
Il Consiglio Direttivo:
• formula i programmi d’attività sociale come da Statuto ed attua le deliberazioni dell’Assemblea;
• definisce i regolamenti degli organismi in cui si articola l’Associazione;
• in occasione del rinnovo delle cariche direttive definisce il regolamento elettorale, compresa la determinazione della composizione del nuovo Direttivo;
• delibera sulle domande di nuove adesioni e sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
• delibera sulle eventuali misure disciplinari da infliggere ai Soci;
• stabilisce le quote associative da sottoporre all’Assemblea dei Soci;
• predispone il rendiconto economico - patrimoniale preventivo e consuntivo per l’approvazione dell’Assemblea;
• delibera su eventuali partecipazioni del Circolo, in forma stabile od occasionale, ad istituzioni od Organismi che abbiano gli stessi obiettivi del Circolo;
• alle sue riunioni possono assistere tutti i Soci, salvo diversa disposizione del Comitato stesso.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.
Nel caso venisse a mancare, per qualunque motivo, un membro del Consiglio Direttivo, gli subentrerà il primo dei non eletti.
Il Consigliere che, salvo giustificata causa di forza maggiore, non interviene a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, è dichiarato decaduto. Tuttavia quando un Consigliere sommi sei assenze nel corso dell’anno, non sono sufficienti normali giustificazioni e decade ugualmente dalla carica.
Il Consiglio Direttivo decade quando per qualsiasi motivo decade la maggioranza dei membri. Il Presidente uscente o (in sua assenza) il Vice Presidente, o il Consigliere con più anzianità d’incarichi direttivi nel Circolo, convoca entro tre mesi nuove elezioni.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di regola una volta il mese ed ogni qualvolta ritenuto necessario dal Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti il Consiglio Direttivo. In caso d’inadempienza reiterata da parte del Presidente può essere convocato da parte della maggioranza del Direttivo stesso.
Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente e sono considerate valide in presenza del 50% più uno dei componenti del Consiglio stesso; in caso di votazione con risultato di parità prevarrà il voto espresso dal Presidente: non è ammesso il voto per delega.
D’ogni seduta sarà redatto regolare verbale che sarà trascritto nell’apposito registro. Ogni verbale dovrà essere firmato dal Presidente, o da chi presiede in sua vece la riunione e dal Segretario, e quando si tratta d’impegni di spesa, dal Tesoriere. I verbali saranno sottoposti all’approvazione del Consiglio Direttivo in apertura della riunione successiva. Il Consiglio Direttivo, a maggioranza, può deliberare di accogliere nuovi Soci Onorari e Benemeriti, la cui richiesta d’ammissione potrà essere presa in considerazione solamente se avvallata dalla proposta scritta di due Soci.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: il Presidente, due Vice Presidenti, di cui un Vicario, un Segretario, un Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo può sfiduciare un Presidente ed eleggerne, a maggioranza, un altro con mozione motivata.
Al fine di garantire le pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso alle cariche rappresentative e amministrative, nelle candidature di tutti gli organismi dell’Associazione, nessun genere può essere rappresentato in misura inferiore a 1/3;
Non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo, nei Collegi dei Sindaci Revisori e dei Probiviri i Soci che percepiscono compensi a carattere continuativo dal Circolo o che siano interessati alle attività del Circolo, aventi finalità di lucro.
Non possono essere eletti nei vari Organi Direttivi più di due parenti di primo e secondo grado.
ART. 8. IL PRESIDENTE
Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione ed inoltre rappresenta L’Associazione nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo di delegati.
Il Presidente:
• convoca e presiede l'Assemblea Generale;
• convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
Il Vice Presidente Vicario, in caso d’impedimento o di prolungata assenza del Presidente, lo sostituisce nei suoi compiti.
Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 giorni dall’elezione di questi.
Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo.
Il Presidente non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.
ART. 9. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
L'Assemblea dei Soci nomina tra gli Associati tre Revisori dei Conti effettivi e due supplenti (che subentrano in caso di cessazione di un membro effettivo) ed elegge al suo interno il Presidente.
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di verificare semestralmente o annualmente la contabilità, la cassa, l’inventario dei beni mobili ed immobili e l’adempimento delle norme civilistico - fiscali relative alla tenuta di una corretta contabilità. Esamina inoltre e controlla i conti consuntivi e preventivi e redige la relazione di presentazione dei rendiconti all’Assemblea.
I Revisori effettivi sono convocati alle riunioni del Consiglio Direttivo ove sono tenuti, per le materie di competenza, ad esprimere parere consultivo.
Le dimissioni da membro del Collegio dei revisori dei Conti devono essere inviate al Presidente dallo stesso, cui spetterà dopo la ratifica da parte del Collegio darne comunicazione al Consiglio Direttivo.
I Revisori dei Conti durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo.
I Revisori saranno scelti fra i soci che abbiano competenza in materia amministrativa e contabilità;
Non possono assumere la carica di Revisore i componenti del Consiglio ed i Probiviri.
Non può ricoprire la carica di Revisore un parente di primo e secondo grado dei componenti del Consiglio Direttivo.
ART. 10. IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri costituisce l’organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello d’amichevole compositore nel caso di liti all’interno dell’Associazione.
I Probiviri, nominati da’’Assemblea Generale in un numero di tre, durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo.
La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di Revisore dei Conti.
Compiti del Collegio dei Probiviri sono:
a. decisione, senza formalità di rito, entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per controversie interne all’Associazione; il loro lodo arbitrale è inappellabile;
b. parere obbligatorio, ma non vincolante, sull’esclusione dei Soci che sono stati deferiti dal CD nei casi previsti dall’art.4.
ART. 11. LE DIMISSIONI DEL SOCIO
Il Socio, una volta iscritto, perde la sua qualifica solo per dimissioni o per espulsione o causa di morte.
I Soci possono dare le dimissioni dal Circolo in qualsiasi momento. Il Socio dimissionario è tenuto alla restituzione della tessera del Circolo all’atto della presentazione delle dimissioni e sarà in ogni modo tenuto ad ottemperare alle eventuali obbligazioni assunte. In caso di dimissioni da membro del Consiglio Direttivo, subito dopo la ratifica da parte dell’organo stesso, spetta al Presidente dare comunicazione al(i) subentrante(i) delle variazioni avvenute.
ART. 12. IL PATRIMONIO
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
a. quote da tesseramento
b. beni mobili, immobili, impianti ed attrezzature che sono e che diverranno di proprietà dell’Associazione;
c. eventuali contributi pubblici e privati.
ART. 13. LE RISORSE ECONOMICHE
1. L’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
a. quote e contributi degli associati;
b. eredità, donazioni e lasciti;
c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d. contributi dell’Unione Europea e di Organismi internazionali;
e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
2. L’Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all’articolo 22 della legge 383/2000.
3. I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interessi;
I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; ogni eventuale avanzo di gestione sarà reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
I fondi sono depositati sul conto corrente bancario intestato all’Associazione. I prelievi di somme di denaro possono essere eseguiti con firme disgiunte dal Presidente e dal Tesoriere
ART. 14. L’ESERCIZIO SOCIALE
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre d’ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto che deve essere presentato all'approvazione dell'assemblea entro il 28 febbraio successivo. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l’Assemblea ordinaria per l'approvazione del rendiconto potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
ART. 15. IL RENDICONTO
Il rendiconto annuale dovrà essere corredato da una relazione sulla gestione, redatta allo scopo dal Consiglio Direttivo, che dovrà rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.
Salvo quanto previsto da diverse disposizioni di legge, nelle valutazioni si osserveranno i consolidati principi contabili. Il rendiconto approvato dall’Assemblea Generale è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenere copie.
ART. 16. LE RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVE
Per le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario, ha riconoscimento la firma del Presidente, il quale potrà delegare, per atti di ordinaria amministrazione i Vicepresidenti e/o il Segretario e/o il Tesoriere.
ART. 17. LE MODIFICHE STATUTARIE
Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell'Assemblea straordinaria appositamente convocata. In prima convocazione le eventuali variazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti purché questi rappresentino almeno il 50% più uno degli aventi diritto. In seconda convocazione dai 2/3 dei presenti all'Assemblea.
ART. 18. LO SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento può avvenire con decisione dell'Assemblea straordinaria appositamente convocata e con "il voto favorevole” di almeno 3/4 degli aventi diritto.
In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio dovrà essere devoluto, su delibera dell’Assemblea straordinaria ad altra associazione di promozione sociale con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono le norme del codice civile, della legge nazionale 383/2000, della legge regionale piemontese 7/2006, e della legge regionale sarda del 15 gennaio 1991.
ART. 19. LE NORME TRANSITORIE
Le norme previste dal presente Statuto saranno applicate a far data dalla sua approvazione.
Gattinara, 6 dicembre 2009
Approvato dall’Assemblea Generale
Presidente dell’Assemblea: Daniela Scolari
Segretario dell’Assemblea: Giuseppe Orrù